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Sintesi Piano Transizione 5.0: Gli Interventi Ammissibili e il Credito Ottenibile

10 Luglio 20240

L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, istituisce il Piano Transizione 5.0. Questo piano prevede un credito d’imposta per le aziende che effettuano nuovi investimenti in impianti produttivi situati sul territorio nazionale, nell’ambito di progetti innovativi finalizzati alla riduzione del consumo energetico.

Progetti Ammissibili

I progetti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Possono essere ammessi uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Categorie di Investimenti Ammissibili

Tra gli investimenti ammissibili al beneficio rientrano quelli effettuati in uno o più beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati che seguono.

Allegato A (alla legge 11 dicembre 2016, n. 232):

  • Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

Allegato B (alla legge 11 dicembre 2016, n. 232):

  • Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Nell’ambito degli investimenti di cui agli allegati A e B sono inoltre agevolabili investimenti in beni materiali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e spese in attività di formazione in competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica.

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:

  • Gruppi di generazione dell’energia elettrica.
  • Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica.
  • Impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata o certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile.
  • Servizi ausiliari di impianto.
  • Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta

I costi massimi ammissibili per per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica sono riassunti nella tabella seguente (fonte: bozza transizione 5.0)

Costo massimo ammissibile degli impianti di produzione

Spese di formazione

Sono ammesse spese per le attività di formazione del personale con riferimento a percorsi formativi che abbiano una durata non inferiore alle 12 ore. I corsi di formazione devono essere erogati da soggetti esterni all’impresa e devono prevedere un esame finale con attestazione del superamento del corso. Possono essere effettuate anche attività di formazione on-line e a distanza.

Misura del beneficio

Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita. Le percentuali del credito variano in funzione dell’entità dell’investimento e del livello di riduzione dei consumi energetici ottenuto, con distinzioni specifiche per differenti fasce di investimento e soglie di risparmio energetico.

Misura del beneficio transizione 5.0

Sono inoltre previsti:

  • benefici aggiuntivi fino a 10.000€ per le PMI per adempiere all’obbligo della certificazione di risparmio energetico
  • benefici aggiuntivi fino a 5.000€ per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti per redigere la redazione contabile al fine di certificare l’effettivo sostenimento delle spese.

Certificazione del Risparmio Energetico

La riduzione dei consumi energetici deve essere attestata tramite apposite perizie tecniche asseverate:

  • Ex ante: individuazione della struttura produttiva, riduzione dei consumi energetici, indicatori ed algoritmi utilizzati, definizione dello scenario controfattuale.
  • Ex post: informazioni relative al completamento del progetto di innovazione, variazioni intervenute nel corso della realizzazione, consumi energetici effettivamente conseguiti.

Soggetti Abilitati alla redazione del documento per la certificazione del risparmio energetico

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339.
  • Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
  • Ingegneri iscritti alla sezione A dell’albo professionale con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Non è invece cumulabile con:

  • Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0 (articolo 1, commi 1051-1063 della legge di Bilancio 2021, legge n. 178/2020).
  • Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno (articolo 16, del D.L. n. 124/2023).
Approfondimenti

Per scoprire la lista completa degli interventi ammissibili consulta i documenti allegato a questo articolo.

ALLEGATO A – legge 11 dicembre 2016, n.232

ALLEGATO B – legge 11 dicembre 2016, n.232

Attività di formazione – Transizione 5.0

Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci.

 

 

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